Polizza Catastrofi Naturali per Aziende: Proteggi il tuo Business dagli Eventi Estremi
Se la tua impresa è iscritta al Registro delle Imprese, sai già che l’assicurazione è un obbligo di legge. Ma sei davvero al sicuro di fronte a terremoti, alluvioni, frane o grandinate?
Con la nostra Polizza Catastrofi Naturali puoi difendere il tuo patrimonio, mantenere la continuità operativa e tutelare i tuoi collaboratori anche in caso di calamità.
Perché scegliere la nostra Polizza Catastrofi Naturali
- Copertura completa per tutti i danni che possono derivare da una catastrofe naturale;
- Risarcimento rapido di danni a immobili, macchinari e scorte;
- Indennizzo per interruzione produttiva e perdita di fatturato;
- Assistenza h24 e gestione sinistri dedicata;
- Soluzioni modulari: massimali, franchigie e garanzie personalizzate
A chi si rivolge
- Imprese manifatturiere, logistiche, commerciali e di servizi
- Strutture ricettive, alberghi e residence
- Sedi aziendali e uffici operativi
- Aziende agricole (anche se escluse dall’obbligo assicurativo generale, consigliamo fortemente una copertura specifica)
Come funziona il percorso in 4 step
- Analisi gratuita del rischio territoriale e infrastrutturale
- Proposta di polizza su misura con preventivo dettagliato
- Emissione rapida della copertura con firma digitale
- Supporto completo in caso di sinistro e gestione pratica
I vantaggi per la tua impresa
- Minori tempi di fermo attività in caso di eventi estremi
- Budget aziendale tutelato da imprevisti ambientali
- Maggiore affidabilità nei confronti di partner, fornitori e istituti di credito
- Valorizzazione del tuo impegno per la sicurezza
Non aspettare che sia troppo tardi: proteggi la tua impresa dalle catastrofi naturali con un’unica polizza completa.
La tua azienda è esentata dall’assicurazione catastrofi naturali?
Verifica subito se rientri nelle esclusioni.
Scopri in pochi click se la tua impresa è esentata dall’obbligo di polizza contro terremoti, alluvioni, frane e grandinate.
Un semplice controllo ti farà evitare problemi futuri e fornendo la certezza normativa che meriti.
- Analisi rapida del settore di attività secondo l’art. 2135 c.c.
- Verifica delle soglie dimensionali e delle relative scadenze
- Confronto tra esenzioni previste dal Codice Civile e eventuali obblighi aggiuntivi regionali
Avrai un risultato chiaro in meno di 5 secondi e, se rientri tra le esenzioni, potrai valutare comunque una copertura volontaria per tutelare i tuoi asset.
Chi non deve stipulare la polizza obbligatoria contro le catastrofi naturali?
- Imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- Allevamento del bestiame
- Attività connesse e services agronomici
Perché le agricole sono esenti?
L’art. 2135 c.c. definisce «imprenditore agricolo» chi esercita attività agricole in forma professionale, anche se abbinata a lavorazioni industriali o commerciali. In base a quest$a norma, le imprese agricole non ricadono nell’obbligo di stipulare la polizza contro gli eventi estremi.
Occhio all’eccezione “pseudo-agricole”
Alcune realtà agro-industriali o agricole integrate possono perdere l’esenzione se:
- Prevalgono attività di trasformazione, commercializzazione o servizi non connessi
- Superano soglie dimensionali o di ricavi legate a settori extra‐agricoli
Il nostro consiglio
Anche se esenti, le imprese agricole operano in zone spesso a rischio (alluvioni, frane, siccità). Valuta una copertura volontaria:
- Garantisce continuità produttiva
- Rafforza la tua affidabilità nei confronti di banche e clienti
Cosa succede se la tua impresa non rispetta l’obbligo di assicurazione catastrofi naturali?
Non sottovalutare l’assicurazione obbligatoria contro terremoti, alluvioni, frane e grandinate: le conseguenze possono mettere a rischio la sopravvivenza stessa del tuo business.
- Perdita di finanziamenti e incentivi
Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, le imprese non in regola perdono il diritto a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche in caso di calamità naturali. - Esposizione totale ai costi di ripristino
Se si verifica un evento dannoso e non sei coperto, tutte le spese – dal ripristino dei danni strutturali alle spese per la ripresa dell’attività – ricadranno esclusivamente sulla tua azienda, con impatti pesanti sul cash-flow e sulla continuità operativa.
Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) usati per la propria attività, cosa bisogna fare?
Se utilizzi beni in affitto, anche sotto forma di leasing e noleggio per lavorare, e il proprietario non ha già fatto l’assicurazione, allora devi attivare l’assicurazione obbligatoria. Sono compresi sia i beni immobili sia le attrezzature e gli altri beni.
Se l’assicurazione è stata fatta dal proprietario, lui è obbligato a usare l’indennizzo ricevuto per riparare o sostituire i beni danneggiati. Se non lo fa, l’imprenditore che usa quei beni ha diritto a un risarcimento per l’interruzione dell’attività, fino al 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario. Inoltre, ha un diritto di precedenza (privilegio) sul rimborso dei premi assicurativi che ha pagato e sulle spese del contratto.
Il titolare di una ditta individuale con sede legale nella propria abitazione è obbligato ad assicurarsi?
Sì, devi assicurarti. La legge prevede che tutte le imprese iscritte al registro delle imprese – comprese le ditte individuali – siano obbligate a stipulare l’assicurazione, indipendentemente da dove si trovi la sede (anche se è l’abitazione del titolare).
Uno studio legale individuale è obbligato ad assicurarsi?
L’obbligo di assicurazione dipende dal fatto che l’attività sia iscritta al Registro delle Imprese.
- Quindi, se lo studio legale individuale è iscritto al Registro delle Imprese, è tenuto a stipulare la copertura assicurativa.
- In caso contrario, non è soggetto all’obbligo.
Le attività commerciali non iscritte al Registro delle Imprese, ma solo al REA, devono assicurarsi?
No, non sono obbligate. L’obbligo assicurativo riguarda solo le imprese per cui è prevista per legge l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Poiché nella normativa non viene menzionato il REA (Repertorio Economico Amministrativo), l’iscrizione a questo registro non comporta l’obbligo di assicurazione.
Anche i singoli negozi (come parrucchieri, carrozzieri, panetterie) devono fare l’assicurazione? Ci sono limiti per le piccole attività o gli artigiani?
Sì, tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, anche quelle piccole o artigiane, devono stipulare l’assicurazione obbligatoria.
Non ci sono eccezioni legate alla dimensione dell’impresa o alla categoria (come artigiani o commercianti), purché l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese.
La legge ha proprio lo scopo di proteggere tutte le imprese, anche le più piccole, offrendo una copertura contro eventi catastrofali.
Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) che usa gratuitamente beni pubblici deve fare l’assicurazione?
Dipende dall’iscrizione al Registro delle Imprese:
- Se l’ASD è iscritta al Registro delle Imprese, allora deve stipulare l’assicurazione per i beni indicati dalla legge e utilizzati per svolgere la sua attività imprenditoriale, anche se quei beni non sono di sua proprietà.
- Se non è iscritta al Registro delle Imprese, non è obbligata all’assicurazione.
L’obbligo, infatti, scatta solo in presenza dell’iscrizione al Registro delle Imprese.
Un Bed and Breakfast svolto nella casa del gestore, che occupa solo 1/3 dell’edificio, è soggetto all’obbligo assicurativo? Va assicurato tutto l’immobile o solo la parte usata per l’attività?
Sì, se l’attività di B&B è considerata impresa e comporta l’iscrizione al Registro delle Imprese, allora il gestore è obbligato ad assicurarsi.
Tuttavia, l’assicurazione deve coprire solo la parte dell’edificio usata per l’attività, cioè il 1/3 dedicato al B&B, non l’intera abitazione.
Sarà quindi necessario stimare il valore della sola porzione destinata all’attività imprenditoriale.
L’obbligo di assicurazione vale anche per le abitazioni “a uso promiscuo”, cioè dove si vive e si lavora nello stesso edificio?
Sì. Se una parte dell’abitazione è usata per svolgere un’attività d’impresa, quella porzione rientra nell’obbligo assicurativo.
L’assicurazione dovrà quindi coprire solo la parte dell’immobile utilizzata per l’attività, non tutta la casa.
Eventi naturali da assicurare
Quali eventi naturali devono essere coperti obbligatoriamente dall’assicurazione?
La copertura obbligatoria deve includere i seguenti rischi:
- Alluvione
- Esondazione
- Inondazione
- Terremoto (sisma)
- Frana
Beni coperti dalla polizza obbligatoria
Quali beni sono coperti dalla polizza obbligatoria?
La polizza deve coprire i seguenti beni utilizzati per l’attività d’impresa:
- Terreni
- Fabbricati (edifici)
- Impianti
- Macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
(come indicato nell’art. 2424 del Codice Civile – sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3).
Sono esclusi dalla copertura:
- Beni immobili abusivi, cioè costruiti senza le autorizzazioni previste dalla legge.
È obbligatorio assicurare un fabbricato ancora in costruzione contro le catastrofi naturali?
No, il fabbricato in costruzione non è incluso tra i beni per cui è previsto l’obbligo assicurativo.
La legge 213/2023 e il DM n. 18/2025 indicano come oggetto della copertura obbligatoria solo i beni già rientranti nelle “immobilizzazioni materiali” ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile, cioè:
- Terreni e fabbricati (già esistenti)
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Non viene menzionato il fabbricato in costruzione, quindi non è soggetto all’obbligo di copertura contro eventi catastrofali.
Le imprese edili devono stipulare la polizza contro le catastrofi naturali per i macchinari e le attrezzature usati nei cantieri o presso terzi?
Sì. Anche se i macchinari e le attrezzature si trovano nei cantieri o presso terzi, le imprese edili devono assicurarli, a meno che non siano già coperti da una polizza specifica per il cantiere.
In questi casi, la copertura obbligatoria deve includere almeno le voci “macchinari” e “attrezzature”, cioè i beni strumentali utilizzati per svolgere l’attività imprenditoriale.
In caso di abuso edilizio, l’assicurazione è esclusa solo per il fabbricato? Le attrezzature vanno comunque assicurate?
Sì. Secondo l’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025, sono esclusi dalla copertura obbligatoria solo i beni immobili (cioè i fabbricati) che presentano abusi edilizi o sono stati costruiti senza le autorizzazioni previste.
Tuttavia, gli altri beni aziendali, come impianti, macchinari e attrezzature, devono comunque essere assicurati, anche se si trovano all’interno di un immobile abusivo.
In pratica, l’esclusione vale solo per il fabbricato irregolare, non per gli altri beni strumentali all’attività d’impresa.
L’esclusione dall’assicurazione vale per tutti gli abusi edilizi, anche se lievi?
Sì. La normativa esclude dalla copertura assicurativa tutti gli immobili con abusi edilizi, indipendentemente dalla gravità dell’abuso.
Non fa differenza se l’abuso è grande o piccolo: basta che l’immobile non sia in regola per essere escluso dall’obbligo e dalla possibilità di indennizzo.
Tuttavia, sono assicurabili:
- Gli immobili costruiti o ampliati con regolare titolo edilizio
- Gli immobili ultimati in epoche in cui non era richiesto alcun titolo edilizio
- Gli immobili già sanati, oppure in fase di sanatoria o condono
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo o contributo pubblico, nemmeno in caso di eventi catastrofali.
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La norma esclude dalla copertura solo gli immobili completamente privi di titolo edilizio, o anche quelli con piccole irregolarità (come l’apertura o chiusura non autorizzata di una finestra)?
La norma, come indicato nell’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025, non distingue tra abusi gravi o lievi: parla genericamente di immobili “gravati da abuso edilizio” o “costruiti in carenza delle autorizzazioni previste”.
Quindi, anche piccole violazioni, come la chiusura o l’apertura non autorizzata di un varco, possono rientrare nella definizione di abuso edilizio e comportare l’esclusione dalla copertura assicurativa obbligatoria, a meno che non siano:
- Sanate
- In fase di sanatoria o condono
In sostanza, qualunque difformità urbanistica o edilizia, anche minima, se formalmente configurabile come abuso, rende il fabbricato escluso dalla copertura, salvo regolarizzazione.
Se il condominio ha già una polizza contro le catastrofi naturali sul fabbricato, il titolare dell’azienda all’interno può limitarsi ad assicurare solo macchinari, attrezzature e rimanenze?
Sì. Se il fabbricato è già coperto da una polizza catastrofale (anche se stipulata dal condominio), il titolare dell’azienda non è tenuto ad assicurarlo di nuovo.
Tuttavia, deve comunque assicurare i beni che utilizza per l’attività d’impresa, come:
- Macchinari
- Attrezzature
- (Eventualmente) rimanenze di magazzino, se rilevate tra le immobilizzazioni secondo le norme contabili
La legge infatti stabilisce che non serve assicurare i beni già coperti, anche se la polizza è intestata a un soggetto diverso dall’imprenditore (come nel caso del condominio).
L’obbligo resta per tutti gli altri beni strumentali non già assicurati.
Se il condominio non ha una polizza contro le catastrofi sul fabbricato, il titolare dell’azienda può assicurare solo la parte di fabbricato relativa ai millesimi di proprietà o di utilizzo?
Sì. Se il condominio non ha già stipulato la polizza e l’imprenditore è proprietario o ha in uso esclusivo una porzione del fabbricato (ad esempio un’unità commerciale, laboratorio, magazzino), può e deve assicurare la propria quota, proporzionalmente ai millesimi di proprietà o di utilizzo.
La normativa prevede che l’assicurazione copra i beni impiegati per l’attività d’impresa, inclusi i fabbricati, se:
- Non sono già coperti da un’altra polizza
- Sono utilizzati o posseduti, anche solo in parte, dall’imprenditore
In questo caso, il titolare non può assicurare l’intero fabbricato condominiale, ma solo la parte di sua competenza, in base ai millesimi.
Come si definisce il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?
La copertura obbligatoria riguarda fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e terreni usati per l’attività d’impresa. Ogni bene ha un criterio specifico per stabilire la somma assicurata (cioè il valore su cui si basa l’assicurazione):
- Fabbricati: si assicura il valore di ricostruzione a nuovo, cioè quanto costerebbe ricostruirli con materiali e caratteristiche equivalenti.
- Impianti, macchinari e attrezzature: si assicura il costo per sostituirli con beni di pari utilità, disponibili sul mercato (valore di rimpiazzo).
- Terreni: si assicura il costo per sgombero, bonifica e ripristino dello stato precedente al danno (primo rischio assoluto).
Danni coperti dalla polizza obbligatoria
Quali danni copre la polizza obbligatoria?
La polizza copre solo i danni materiali e diretti causati da eventi catastrofali, come:
- Danni fisici al fabbricato
- Danni a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni aziendali
Non sono coperti i danni indiretti, come ad esempio:
- Perdite economiche da interruzione dell’attività (business interruption)
- Mancato guadagno o danni commerciali conseguenti all’evento
In sintesi: la copertura obbligatoria rimborsa i danni fisici ai beni aziendali, ma non le perdite di reddito o le conseguenze economiche indirette.
In sintesi: la copertura obbligatoria riguarda solo i danni materiali e diretti da eventi naturali, escludendo tutti quelli causati da azioni umane, guerre, terrorismo, sostanze pericolose e inquinamento.
È possibile assicurarsi anche contro eventi o danni non inclusi nella polizza obbligatoria?
Sì. Oltre alla copertura obbligatoria prevista dalla legge la nostra soluzione offre garanzie integrative per proteggersi da altri rischi, ad esempio:
- “Bombe d’acqua”
- Interruzione dell’attività (business interruption)
- Altri eventi non coperti dalla normativa
Consiglio: è possibile integrare volontariamente la propria copertura, parlando con i nsotri consulenti, per costruire una protezione su misura in base alle specifiche esigenze dell’attività.







