Come funziona la retroattività nella polizza per agenti in attività finanziaria e mediatori
creditizi?
La polizza assicurativa per agenti in attività finanziaria è una polizza che va stipulata
obbligatoriamente (a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 141/2010) per poter ottenere
l’iscrizione agli elenchi OAM come soggetto abilitato ad operare. E’ una polizza obbligatoria per
poter esercitare il proprio lavoro, ma la sua sottoscrizione è soprattutto un gesto di responsabilità
del professionista verso se stesso ed i suoi cari. Ne abbiamo parlato anche qui.
Cosa copre questa polizza?
La RC Professionale Agenti in attività Finanziaria o per le società di mediazione creditizia copre tutti
quei danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento della propria attività, includendo
tutte le attività per le quali secondo la legge un agente in attività finanziaria iscritto all’albo può
emettere fattura.
In linea generale la RC Professionale comprende:
– Tutela da richieste di risarcimento danni provenienti da terzi a causa di responsabilità civile
derivata da condotte proprie dell’assicurato o di dipendenti e collaboratori
– RCO, ovvero la responsabilità civile che l’agente ha verso i suoi dipendenti
– RC derivante dalla conduzione dello studio professionale
Le uniche limitazioni previste dalla legge riguardano il dolo dell’assicurato o le clausole di
sospensione per mancata comunicazione o mancato pagamento del premio.
Come funziona e cos’è la retroattività in questa polizza?
Sappiamo che i rischi dei professionisti non sempre provocano conseguenze immediate. A differenza
di situazioni come quelle che si verificano per le RC Auto o per le Polizze Infortuni che sono
immediate, può capitare invece che un errore commesso oggi da un professionista possa
comportare un danno ad un cliente fra mesi o anni.
Il principio di retroattività della RC Professionale interviene proprio in questi casi. Per esempio, la
polizza sottoscritta il 01 novembre del 2022 può coprire l’assicurato anche per fatti avvenuti negli
anni precedenti purchè la richiesta di danni pervenga all’agente o al mediatore per la prima volta nel
periodo di copertura della polizza.
Nelle polizze senza retroattività la prestazione professionale che arreca il danno e la richiesta di
risarcimento dovranno verificarsi dopo la stipula del contratto. Resteranno a carico del
professionista tutte le richieste di risarcimento per fatti accaduti precedentemente alla stipula del
contratto.
In linea generale le compagnie offrono la possibilità di inserire la retroattività per 2,5 o 10 anni
precedenti o per un tempo illimitato. Le soluzioni da noi proposte prevedono la retroattività
dall’iscrizione all’OAM in modo che il professionista possa avere il massimo della tranquillità.
Quanto costa una polizza per agenti e mediatori con retroattività?
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